Controversie tra società erogatrici di telecomunicazioni e utenti

Nel cassare la sentenza della Corte d’Appello di Roma, la Cassazione ha affermato la non necessarietà del tentativo di conciliazione in tema di controversie tra le società erogatrici dei servizi di telecomunicazioni e gli utenti, per chi intenda richiedere un provvedimento monitorio. Alla base della decisione le Sezioni Unite hanno posto il dato normativo, i precedenti giurisprudenziali, il ragionamento analogico e quello logico.

Nella parte motiva le Sezioni Unite ricordano come la normativa in materia di mediazione, cioè il dlgs n° 28 del 2010 all’art 5, comma 4, sancisca che la mediazione obbligatoria non trovi applicazione in una serie di procedimenti, tra i quali i procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione.

La stessa Corte rammenta però come tale disciplina non trovi applicazione nel settore delle telecomunicazioni ove vi è una autonoma regolamentazione, che prevede anch’essa una modalità di risoluzione alternativa delle controversie, denominata tentativo di conciliazione obbligatorio.

In particolare, la L. 31 luglio 1997, n. 249 (che ha istituito l’Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni ed ha regolamentato i sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo) all’art. 1, comma 11, prevede che:

“L’Autorità disciplina con propri provvedimenti le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze, oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro. Per le predette controversie, individuate con provvedimenti dell’Autorità, non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell’istanza all’Autorità. Sulla scorta di tale normativa, l’AGCOM, con Deliberazione n. 182 del 2002, ha adottato un primo Regolamento relativo alla risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni ed utenti che prevede all’art. 4, comma 2, che: “Il ricorso giurisdizionale non può essere proposto sino a quando non sia stato espletato il tentativo di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell’istanza”.

L’AGCOM, con successiva Delib. n. 173/07/CONS, ha adottato un nuovo Regolamento per la risoluzione extragiudiziale delle controversie (sostitutivo di quello previsto dalla Delib. AGCOM 182/02/CONS, sopra richiamato), il quale espressamente sancisce che “Sono escluse dall’applicazione del presente Regolamento le controversie attinenti esclusivamente al recupero di crediti relativi alle prestazioni effettuate, qualora l’inadempimento non sia dipeso da contestazioni relative alle prestazioni medesime. In ogni caso, l’utente finale non è tenuto ad esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall’art. 3, per formulare eccezioni, proporre domande riconvenzionali ovvero opposizione a norma degli artt. 645 c. p.c. e segg.” (art. 2, comma 2). E’ questo il dato normativo che induce la Corte a propendere per l’esclusione della obbligatorietà del tentativo di conciliazione per poter accedere al procedimento monitorio e d’altra parte la norma generale (la legge 249/1997) nel momento in cui parla di obbligatorietà del tentativo per poter proporre ricorso giurisdizionale, sembra riferirsi al contenzioso ordinario.

Il dato normativo trova anche conforto nei precedenti giurisprudenziali. Nello specifico le Sezioni Unite ricordano la sentenza 276 del 2000 e l’ ordinanza n. 163/2004 della Corte costituzionale che ha escluso la necessità del previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dalla L. n. 192 del 1998, art. 10, comma 1, con riferimento alle “controversie relative ai contratti di subfornitura di cui alla presente legge”, con riferimento alla fase monitoria. Anche l’unico precedente noto del Giudice di legittimità Cass. 25611 del 2016 esclude che il tentativo obbligatorio di conciliazione sia espressamente richiesto (a pena di improcedibilità) prima dell’emissione del decreto ingiuntivo, presupponendo un giudizio che si svolga nel contraddittorio attuale tra le parti.

Ricordato anche come logicamente la struttura stessa del procedimento monitorio, a contraddittorio differito, non sia compatibile con il previo esperimento di un tentativo obbligatorio di conciliazione, che presuppone la possibilità di apertura di una fase dialogica tra le parti, alle Sezioni Unite non restava che cassare la sentenza della Corte d’Appello di Roma ed enunciare il principio di diritto sopra evidenziato.

 

Cass. Sezioni Unite sentenza 8240 del 28 aprile 2020

In tema di controversie tra società erogatrici dei servizi di telecomunicazioni  e gli utenti,non è soggetto all’obbligo di esperire il preventivo tentativo di conciliazione, previsto dall’articolo 1, comma 11, della legge numero 249 del 1997,  chi intenda richiedere un provvedimento monitorio essendo il preventivo tentativo di conciliazione strutturalmente incompatibile con i procedimenti privi di contraddittorio o a contraddittorio differito

Autore articolo: Avvocato Umberto Rossi


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