Corretta instaurazione del contraddittorio – Prima la notificazione dell’atto introduttivo, poi la questione della competenza
La Suprema Corte, con ordinanza numero 7055 del 12 marzo 2020, ha avuto modo di ribadire la primazia del principio del contraddittorio rispetto a qualunque questione pregiudiziale e preliminare del processo.
Nel caso di specie gli attori del giudizio di primo grado, essendo emersa una problematica sul perfezionamento della notifica nei confronti di uno tra i soggetti destinatari della citazione, avevano richiesto al Tribunale, nella prima udienza, l’autorizzazione ad eseguire un’ulteriore notificazione; i convenuti regolarmente costituiti eccepivano, invece, l’incompetenza del Giudice adito.
In accoglimento dell’istanza dei convenuti il Tribunale osservava che “l’eccezione di incompetenza doveva ritenersi assolutamente preliminare rispetto a tutte le atre”.
Di parere opposto la Corte di Cassazione, adita con regolamento di competenza dagli attori: il Giudice di prime cure avrebbe potuto valutare la fondatezza dell’eccezione dei convenuti solo dopo aver appurato l’integrità del contraddittorio, e pertanto avrebbe dovuto limitarsi a consentire la nuova notifica.
Tra le argomentazioni esposte, la Corte mette in risalto il rilievo costituzionale del principio del contraddittorio, incompatibile con qualsiasi forma di limitazione, neppure a fronte di ritenute ragioni di economia processuale.
Questa la massima:
Cassazione civile, ordinanza numero 7055 del 12 marzo 2020
“La questione della nullità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio riguarda la corretta costituzione del rapporto processuale e, quindi, deve essere valutata prima di quella concernente la competenza, la quale presuppone pur sempre l’instaurazione di un valido contraddittorio tra le parti; ne consegue che la decisione del giudice del merito, dichiaratosi incompetente nonostante una delle parti non fosse stata regolarmente convenuta, è censurabile con il mezzo del regolamento di competenza poiché anche l’integrità del contraddittorio attiene “in modo diretto e necessario alla competenza”.