Ex moglie convive e non cerca lavoro – La Cassazione decide lo stop all’assegno di mantenimento

Vasta ed immeritata eco ha avuto l’ordinanza n. 2653/2021 della Corte di cassazione che, tornando ad interessarsi dell’assegno di divorzio, ha confermato la revoca già decisa in sede d’Appello, dove il giudice del gravame, sia in ragione del rapporto di convivenza avviato dalla ex moglie, sia dell’atteggiamento rinunciatario della ex moglie nella ricerca di un’occupazione, aveva ritenuto non più giustificato il mantenimento della misura in suo favore stabilita dal giudice di primo grado.

L’ordinanza colpisce per la sua laconicità, per la mancanza di rimandi a precedenti giurisprudenziali ed in genere per lo stile quasi didascalico. D’altra parte da tempo i giudici in materia di assegno divorzile avvertono l’esigenza di evitare il rischio di creare rendite di posizione ed invocando il principio di autoresponsabilità affermano che, il coniuge, a meno che non sia assolutamente incapace a procurarsi mezzi economici, debba attivarsi nella ricerca di un lavoro.

Già con la sentenza 21670/2015, la Corte di cassazione aveva escluso il diritto al mantenimento della ex moglie ove il marito avesse dimostrato la possibilità “concreta di esercitare un’attività lavorativa a lei confacente“.

Nella sentenza in commento, la Corte ha ritenuto assodata questa possibilità in ragione del tipo di lavoro svolto in precedenza – addetta ai servizi di pulizia – dell’età della ricorrente (46 anni) e dell’assenza di patologie.  D’altra parte, la Cassazione con SENTENZA n. 15481 del 22-06-2017, quando ancora il giudizio sull’assegno divorzile si riteneva fosse bifasico, con riferimento alla prima parte del giudizio, quella volta alla ricerca del se il richiedente l’assegno divorzile fosse privo di “mezzi adeguati” o, comunque, nell’ impossibilità “di procurarseli per ragioni oggettive”, sanciva che si dovessero valutare la capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all’età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo).

I riferimenti al mercato ed alle possibilità concreta di trovare un’occupazione mancano nella sentenza in commento ed errata sembra l’equazione per la quale il lavoro umile in quanto tale ha mercato, che non pare considerare gli stravolgimenti che nel mercato del lavoro ha comportato la possibilità di rivolgersi a manodopera extra comunitaria, spesso disposta a lavorare a compensi bassissimi ed il fenomeno delle cooperative spesso fittizie che domina proprio nel settore delle pulizie.

Commento all’Ordinanza, 4 febbraio 2021 n° 2653

 

Autore articolo: Avvocato Umberto Rossi


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