Incidente stradale causato dalla fauna selvatica

La pronuncia di legittimità della richiamata ordinanza trae spunto da una domanda risarcitoria per danni da sinistro stradale, cagionati da fauna selvatica, avanzata nei confronti della Regione Abruzzo.

Condannato al risarcimento dal giudice di prime cure, l’ente locale proponeva ricorso per cassazione allegando quale unico motivo l’erronea imputazione della responsabilità per i danni causati da animali selvatici ravvisabile, a suo dire, in capo alla Provincia – a titolo di responsabilità aquiliana e sulla base della più recente giurisprudenza di legittimità.

La Suprema Corte, pur riconoscendo l’esistenza di orientamenti non sempre univoci sul punto, propone un ripensamento dell’intera tematica anche alla luce di un rinnovato interesse del legislatore per quella fauna selvatica che, sino a non molto tempo fa, veniva addirittura considerata res nullius.

Orbene, facendo un rapido excursus dei più recenti interventi legislativi in materia, gli ermellini offrono una sorta di summa divisio ripartendo poteri di gestione, tutela e controllo in capo alle Regioni e funzioni amministrative di competenza provinciale.

Gli interrogativi a cui l’ordinanza ha dato risposta sono stati essenzialmente due: il soggetto cui imputare la responsabilità di tali danni (e quindi anche la legittimazione passiva processuale) e la norma codicistica di riferimento.

Rammentato l’univoco orientamento di legittimità secondo il quale il danno provocato dagli animali selvatici fosse da inquadrare all’interno dell’art. 2043 cc per comportamento colposo da parte dell’ente pubblico, l’ordinanza in esame non fa mistero delle oscillazioni giurisprudenziali connesse all’individuazione soggettiva del responsabile, inizialmente riconosciuto nella Regione in qualità di titolare di poteri di tutela della fauna e gestione del territorio, anche laddove avesse delegato tali funzioni alle Provincie.

Successivamente, sulla scorta di una lettura più “concreta” dell’art. 2043 cc, si è pervenuti ad opposte conclusioni, ravvisandosi la responsabilità nei confronti dell’ente che avesse effettivamente poteri di tutela del territorio e gestione della fauna selvatica, purché – nel caso delle Provincie – queste fossero dotate di delega regionale attributiva di autonomia decisionale ed operativa idonea all’adozione di provvedimenti finalizzati a limitare e prevenire tale tipologia di danno.

Nel districare la matassa giuridica la Suprema Corte, anche in ragione del principio comunitario dell’effettività della tutela giurisdizionale, propone un ripensamento del presupposto normativo sul quale sino ad oggi si è poggiata tutta la tematica, ovvero una nuova considerazione di quel regime ex art. 2052 cc applicabile con riferimento non solo agli animali domestici, bensì estendibile anche alla fauna selvatica.

Il riferimento codicistico richiamato non menziona né alcuna esclusività agli animali domestici nella fattispecie disciplinata, né –tanto meno – impone una situazione di “effettiva custodia” dell’animale, potendosi ravvisare profili di responsabilità tanto in capo al proprietario dell’animale quanto in capo a chi dallo stesso ne trae una utilitas anche non patrimoniale.

Pertanto secondo gli ermellini, nel caso di specie, in ragione dell’appartenenza della fauna selvatica al patrimonio indisponibile dello Stato, è nell’ente Regione – titolare di specifiche competenze di indirizzo e controllo (tra cui il potere sostitutivo) – che deve ravvisarsi l’imputazione di responsabilità, non più ex art. 2043 cc bensì in base ai canoni di cui all’art. 2052 cc, con onere a carico del danneggiato di dimostrare sia la sussistenza del nesso causale tra danno ed animale selvatico, che di aver adottato tutte le cautele, atte a scongiurare l’evento ex art. 2054 comma 1 cc, nella propria condotta di guida .

L’ente Regionale, di contro, al fine di una limitazione della propria responsabilità dovrà dare prova del caso fortuito come causa eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno, oppure ad agire in rivalsa nel caso le misure di tutela e controllo avrebbero dovute essere adottate da un altro ente, senza che ciò implichi una modifica del citato criterio di individuazione del titolare, dal lato passivo, del rapporto dedotto in giudizio.

 

Cassazione Civile, Sezione III, 6 luglio 2020, Ordinanza n. 13848

In tema di responsabilità extracontrattuale, il danno cagionato dalla fauna selvatica in circolazione è risarcibile non ex art. 2043 c.c., ma ai sensi dell’art. 2052 c.c., poiché tale ultima disposizione non contiene alcun espresso riferimento ai soli animali domestici, ma riguarda, in generale, quelli suscettibili di proprietà o di utilizzazione da parte dell’uomo, prescindendo dall’esistenza di una situazione di effettiva custodia degli stessi.

 

 

Autore articolo: Avvocato Alessio Ferrante


Info utili:

Contattaci

Leggi altri articoli