Separazione consensuale tra coniugi e trasferimenti immobiliari
Cass. Civ, II, 21 gennaio 2020, n. 1202
Ove i coniugi raggiungano, in sede di negoziazione assistita, un accordo di separazione consensuale ex art. 6 del d.l. n. 132 del 2014, conv. dalla l. n. 162 del 2014, comprensivo del trasferimento di diritti immobiliari, la trascrizione di tale accordo richiede, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del medesimo d.l. n. 132, l’autenticazione del relativo verbale da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
La decisione in esame trae spunto da una vicenda avente ad oggetto l’esercizio del potere di autenticazione notarile in relazione alle sottoscrizioni dei coniugi in calce ad un accordo di separazione consensuale, redatto a seguito di un procedimento di negoziazione assistita, così come disciplinato dall’art. 6 d.l. n. 132 del 2014, conv. dalla l. n. 162 del 2014.
La Suprema Corte, adìta a seguito del rigetto di reclamo proposto a seguito di procedimento disciplinare notarile, ha precisato quali siano i presupposti di validità della autenticazione del verbale di separazione in sede di negoziazione assistita che abbia ad oggetto trasferimenti immobiliari, soggetti a trascrizione ex art. 2643 c.c.
Occorre ricordare che, a mente dell’art. 2657 c.c, è titolo per la trascrizione degli atti la sentenza, l’atto pubblico e la scrittura privata con sottoscrizione autenticata, tra cui sicuramente è annoverabile il verbale di separazione ex art. 6 d.l. n. 132 del 2014.
Inoltre, il d.l. richiamato, all’art. 5 comma 3, ha espressamente previsto che, quando le parti, con l’accordo, concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione, per procedere alla trascrizione dello stesso è necessario che la sottoscrizione del processo verbale di accordo sia autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
Sulla base di tali riferimenti normativi gli ermellini hanno previamente rigettato la tesi secondo la quale l’autentica in questione potesse fare a meno del controllo di legalità, che di fatto impedisce al notaio di ricevere e autenticare atti espressamente proibiti dalla legge, manifestamente contrari al buon costume e all’ordine pubblico ex art. 28 l.n.
In buona sostanza, si desume in motivazione, nel caso richiamato non sarebbe ammissibile l’esercizio di un potere di autenticazione “depotenziato”, ovvero limitato alla mera apposizione di una forma di autentica simile a quella in uso per l’autentica formale prevista dall’art. 72 l. n, ed alla lettura alle parti della scrittura nonché all’indicazione dell’orario di sottoscrizione, ma senza il numero di repertorio e il numero di raccolta.
Secondo la Suprema Corte, in caso di accordo avente ad oggetto trasferimenti immobiliari tra coniugi, è lo stesso legislatore ad imporre l’autenticazione delle sottoscrizioni del processo verbale di negoziazione assistita da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, non riconoscendo analogo potere alle certificazioni delle sottoscrizioni poste in essere dagli avvocati ex art. 5 comma 2 d.l. n. 132 del 2014.
Tale assunto è altresì integrato dal consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. Civ, I, sent. n. 4306 del 1997) che ha costantemente affermato il carattere tassativo della disposizione di cui al menzionato art. 2657 c.c. e che ritiene, quindi, trascrivibile il trasferimento di proprietà contenuto nel verbale di udienza omologato, in quanto avente forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c.
Di conseguenza, poiché l’accordo di separazione consensuale o cessazione degli effetti civili del matrimonio raggiunto a seguito del procedimento ex art. 6 d.l. n. 132 del 2014 produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio; qualora il suddetto accordo comprenda anche un atto di trasferimento immobiliare, ai fini della trascrizione, è necessario che questi sia autenticato, previo il controllo di legalità richiesto dalla legge, dal pubblico ufficiale a ciò preposto.