Separazione coniugi e spese del procedimento

La vicenda processuale rappresenta l’occasione per la Cassazione per riflettere sulla natura dell’ordinanza con la quale, ex art 708 CPC, il Presidente del Tribunale dà con ordinanza i provvedimenti temporanei ed urgenti nell’interesse della prole e dei coniugi. Ciò al fine di valutare se, in sede di reclamo, la Corte d’Appello debba o meno provvedere sulle spese di giudizio.

La Corte ricorda come da tempo i Giudici di Legittimità propendano per la natura cautelare dei provvedimenti sottolineando come essi mirano a regolare, per il tempo necessario allo svolgimento del giudizio di merito, quegli aspetti della vita della prole e dei coniugi che troveranno un assetto  definitivo nella sentenza emessa a conclusione del giudizio e ciò al fine di evitare che per effetto della durata del processo i componenti del nucleo familiare vedano pregiudicati i propri diritti.

Messo in luce che la natura cautelare sarebbe confermata dalla ultrattività del provvedimento in caso di estinzione sancita, tanto per i provvedimenti cautelari, quanto per i provvedimenti presidenziali, la Corte ricorda che la disciplina generale dei procedimenti cautelari impone in caso di reclamo la liquidazione delle spese solo se la domanda venga proposta ante causam mentre nel caso di cautelare in corso di causa le spese sono liquidate con la sentenza che definisce il Giudizio.

Nel primo caso la liquidazione delle spese è necessaria, in quanto la fase di merito e del tutto eventuale dopo che è stata sancita la ultrattività  del provvedimento cautelare. Sulla base di queste premesse, considerato che i provvedimenti presidenziali non sono mai ante causam, ma sempre incidentali al procedimento preordinato alla loro adozione, che d’altra parte hanno natura temporanea e sono destinati ad essere assorbiti nella decisione di merito, la Corte conclude per la esclusione della regolamentazione delle spese in sede di reclamo ex art 708 CPC, ultimo comma.

Le spese saranno regolate, infatti, con la sentenza emessa a conclusione del giudizio.

 

CASSAZIONE, sentenza n. 8432 del 30 aprile 2020.

In tema di separazione dei coniugi, la corte d’appello adita in sede di reclamo avverso l’ordinanza del presidente del tribunale, ai sensi dell’art. 708 c.p.c., non deve statuire sulle spese del procedimento, poiché, trattandosi di provvedimento adottato in pendenza della lite, resta riservato al tribunale provvedere sulle spese nella sentenza emessa a conclusione del giudizio anche per la fase di reclamo.

 

Autore articolo: Avvocato Umberto Rossi


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